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Ing. Mila Gandino

AMBIENTE SICUREZZA SOSTENIBILITA'

D.M. 07/08/2023 - Aggiornamento criteri di esenzione alla nomina del consulente ADR

  • inggandinomila
  • 26 set 2023
  • Tempo di lettura: 3 min

Sulla Gazzetta ufficiale del 20 settembre 2023 è stato pubblicato il Decreto 7 agosto 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante la “Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR”, che aggiorna quanto precedentemente sancito dal D.M. 4/07/2000 (da questo abrogato).


Il decreto individua e aggiorna le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.


Casi di esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali


Sono esentate dalla nomina le imprese che:

  • rientrano nei casi di esenzione previsti dall’ADR;

  • rispondono ad un regime di esenzione per l’applicazione delle condizioni di trasporto di cui:

i. al cap. 3.3 dell’ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti»;

ii. al cap. 3.4 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità limitate»;

iii. al cap. 3.5 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità esenti».


Casi di esenzione per trasporto in colli


Sono esentate dalla nomina le imprese nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • per ogni operatore, è ammesso un limite massimo di ventiquattro operazioni per anno solare e tre operazioni per mese solare;

  • ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell’ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse;

  • ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

Sono comunque escluse dall’esenzione le materie appartenenti alla classe 7 (materiale radioattivo).


Casi di esenzione per spedizioni occasionali


Sono esentate dalla nomina del consulente le imprese la cui attività comporti lo svolgimento occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o più delle correlate attività di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

  • le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;

  • le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;

  • il numero massimo di operazioni è di dodici per anno solare e di due per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;

  • ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

Sono comunque escluse dall’esenzione le materie appartenenti alla classe 7 (materiale radioattivo).


Casi di esenzione per esclusione dal campo di applicazione: imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci. Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.


Per usufruire dell’esenzione, l’impresa non è più tenuta a comunicare l’intenzione di avvalersene all’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente.


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