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Ing. Mila Gandino

AMBIENTE SICUREZZA SOSTENIBILITA'

LA FIGURA DEL PREPOSTO

  • inggandinomila
  • 13 apr 2022
  • Tempo di lettura: 3 min

Come cambia il ruolo del preposto a seguito dell'entrata in vigore della Legge 215/2021



La Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 ha apportato una serie di modifiche al D.Lgs. 81/08, la più significativa di tutte riguarda la ridefinizione del ruolo del preposto all'interno della struttura aziendale e del Servizio di Prevenzione e Protezione.


Viene modificato infatti l'art. 18 lettera b-bis, per cui il Datore di lavoro deve:

"individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività"

Attenzione perché ancora una volta non si parla di nomina, ma semplicemente di individuazione. Non vi è quindi obbligo di nomina formale.


Si ricorda che il preposto è

"una persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"

Il ruolo del preposto rimane quindi come ruolo di fatto, il datore di lavoro sarà però tenuto ad individuare formalmente i lavoratori con tale ruolo.


Molto discusso negli ultimi mesi è la necessità o meno di individuare i preposti per qualsiasi attività lavorativa. Secondo molteplici interpretazioni questo articolo non deve intendersi in maniera stretta, esistendo realtà di dimensioni molto limitate, dove la gerarchia aziendale e la costante presenza del lavoratore rende di fatto non applicabile la designazione di un preposto.


Si tratta invece di una novità la possibilità di stabilire livelli di retribuzione spettanti al preposto per lo svolgimento della sua attività, nella direzione di un maggior riconoscimento di questo ruolo.


Per i lavori in appalto vige invece l'obbligo di nomina del preposto.



La riscrittura dell'art. 19 del D.Lgs. 81/08 riporta gli obblighi in capo ai preposti:


a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.


Novità anche per quanto riguarda i percorsi di formazione dei preposti e dei Datori di Lavoro, le cui modalità e contenuti minimi dovranno essere definiti all'interno di un nuovo Accordo Stato Regioni che dovrebbe essere emanato entro il 30 giugno 2022.


Nella logica di rafforzamento del ruolo di preposto, la formazione dovrà essere svolta interamente con modalità in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale (e non più quinquennale).








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