Rendicontazione di sostenibilità delle imprese: le novità introdotte dalla CSRD
- inggandinomila
- 31 ott 2024
- Tempo di lettura: 3 min
La Direttiva UE n. 2022/2464 riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD), pubblicata il 16 dicembre 2022, ha modificato sostanzialmente la Direttiva 2013/34/UE, relativamente all’obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario per le imprese di grandi dimensioni.

L’obiettivo principale della CSRD è quello di migliorare l’informativa di sostenibilità, andando così non solo ad equiparare la rilevanza dei risultati ESG con quelli riportati nel tradizionale bilancio civilistico, ma a riconoscerne anche la naturale connessione.
L’introduzione della CSRD amplia notevolmente il numero di aziende che saranno coinvolte nella redazione dell’informativa di sostenibilità; più nel dettaglio sarà applicabile per:
Grandi imprese non quotate che alla data della chiusura del bilancio, anche su base consolidata, abbiano superato almeno due dei seguenti criteri dimensionali:
o 250 numero medio di dipendenti;
o 25 milioni € di stato patrimoniale;
o 50 milioni € di ricavi netti.
Piccole e medie imprese quotate (escluse le micro-imprese)
(Sono, inoltre, compresi gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le imprese di assicurazioni dipendenti da un Gruppo)
Imprese e figlie di succursali con capogruppo extra-UE per le quali la capogruppo abbia generato in UE ricavi netti superiori a 150 milioni € per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi e almeno:
o un’impresa figlia soddisfi i requisiti dimensionali della CSRD;
o una succursale abbia generato ricavi netti superiori a € 40 milioni nell’esercizio precedente.
Tempistiche di adozione
Trattandosi di una direttiva, gli Stati membri hanno 18 mesi per il suo recepimento.
Il 25 settembre è entrato in vigore il decreto legislativo 125/2024, con cui l’Italia ha recepito la direttiva CSRD.
Le grandi imprese che costituiscono enti di interesse pubblico (ossia società quotate, banche, imprese di assicurazione e di riassicurazione) e che superano il numero medio di 500 dipendenti, saranno quindi tenute a presentare il bilancio di sostenibilità per l’esercizio 2024 (rendicontazione nel 2025).
Per l’esercizio 2025 (rendicontazione nel 2026) l’obbligo si estenderà alle imprese di grandi dimensioni e alle società madre di grandi gruppi che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato almeno due dei criteri dimensionali.
Per l’esercizio 2026 (rendicontazione nel 2027), salvo specifiche ipotesi di esenzione, l’obbligo di rendicontazione arriverà a coinvolgere le piccole e medie imprese quotate (ad esclusione delle micro-imprese) e, infine, nell’esercizio 2028 (rendicontazione nel 2029) si estenderà alle imprese non appartenenti all’Unione Europea individuate dalla normativa.
Cosa prevede la nuova CSRD?
Negli ultimi anni si è registrato un notevole incremento della domanda di informazioni societarie sulla sostenibilità, soprattutto da parte della comunità degli investitori. Tale incremento è determinato dalla natura mutevole dei rischi a cui sono esposte le imprese e dalla crescente consapevolezza degli investitori riguardo alle implicazioni finanziarie di tali rischi. C'è inoltre una crescente consapevolezza dei rischi e delle opportunità che le questioni ambientali, come la crisi climatica, la perdita di biodiversità, e le problematiche sanitarie e sociali comportano per le imprese e per gli investimenti.
Per tutti i destinatari individuati dal Decreto vengono quindi introdotti svariati obblighi di informativa, da inserire in una specifica sezione della relazione sulla gestione, con l’obiettivo di fornire una comprensione sia dell’impatto dell’impresa sulle tematiche di sostenibilità, sia delle informazioni necessarie per comprendere come tali tematiche influenzino l’andamento, i risultati e la situazione dell’impresa, secondo il principio della doppia materialità.
La rendicontazione, che si suddivide tra individuale e consolidata, deve dunque ricomprendere le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa/del gruppo sulle questioni di sostenibilità (ovvero i fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance, compresi i fattori di sostenibilità, definiti dal Regolamento 2019/2088/UE art. 2, punto 24, come le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva), nonché le informazioni del modo in cui tali questioni influiscono sull’andamento dell’azienda stessa/del gruppo e sui suoi risultati.
Il report deve anche contenere una descrizione del modello e della strategia aziendale/del gruppo, gli obiettivi temporali, e deve essere chiarito il ruolo degli organi di amministrazione e controllo, insieme alle loro competenze in materia di sostenibilità.
La normativa nazionale introduce inoltre l’obbligo di informativa sulla sostenibilità ai rappresentanti dei lavoratori. Le imprese devono discutere con RLS le informazioni rilevanti e i metodi per ottenere e verificare i dati relativi alla sostenibilità.
Il decreto stabilisce, infine, che tutte le informazioni devono essere fornite in conformità agli standard di rendicontazione ESRS, adottati dalla Commissione Europea con il Regolamento Delegato 2023/2772/UE del 31 luglio 2023, relativo ai principi di rendicontazione di sostenibilità.
Standard di rendicontazione ESRS
Si tratta di un set di standard obbligatori di rendicontazione della sostenibilità, introdotti dalla Commissione Europea nell'ambito della CSRD e operativi a partire da gennaio 2024.
Gli standard di rendicontazione “ESRS”, sono suddivisi in 12 documenti, 2 standard generali e 10 topic su temi specifici ESG, divisi in tre categorie (Ambientale, Sociale e Governance).


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