RENTRI – Come funzionerà e a chi si applica
- inggandinomila
- 28 set 2023
- Tempo di lettura: 2 min
Il 15 giugno 2023 è entrato in vigore il Decreto 4 aprile 2023 n. 59, che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), ai sensi dell’articolo 188 -bis del D. Lgs. 152/06.

Nuovi modelli di Registro e Formulari
È stato approvato il nuovo modello del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, che dovrà essere utilizzato in modalità cartacea (format scaricabile) fino all’iscrizione al RENTRI, successivamente in formato digitale.
Chi è obbligato alla tenuta dei registri di carico scarico?
Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali e attività di recupero rifiuti (sono escluse attività agricole, costruzione e demolizione, servizio e commerciali).
Sono esonerati dall'obbligo gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8000 euro, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
È stato approvato il nuovo modello di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR).
I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI dovranno mantenere i FIR in versione cartacea (format scaricabile con codice univoco). Il formulario cartaceo dovrà essere stampato in A4 e riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte dal trasportatore; una copia rimane al produttore, un’altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che deve rilasciarne una riproduzione al trasportatore, il quale provvede a trasmetterne una al produttore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto (a mano, mezzo pec o attraverso i servizi del RENTRI).
Il formulario digitale sarà invece creato e vidimato all’interno del RENTRI e aggiornato via via dai vari operatori. Durante i trasporti sarà necessario esibire prova cartacea o su supporto digitale del formulario.
I nuovi modelli sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dal 13 febbraio 2025.
Struttura del RENTRI
Il RENTRI è articolato in una sezione Anagrafica, contenente i dati degli operatori e i relativi riferimenti autorizzativi, e una sezione Tracciabilità, relativa agli adempimenti previsti per la gestione dei rifiuti.
Il RENTRI è integrato con la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali.
Chi è tenuto a iscriversi?
Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
Produttori di rifiuti pericolosi
Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari;
Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali e attività di recupero rifiuti (sono escluse attività agricole, costruzione e demolizione, servizio e commerciali).
Sono esonerati gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8000 euro, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
Date di iscrizione al RENTRI
Come previsto dal Decreto direttoriale n. 97, 22 settembre 2023 - Tabella scadenze RENTRI
Soggetti | Iscrizione |
| dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025 |
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti | dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025 |
Tutti i restanti produttori di rifiuti pericolosi | dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026 |
Obbligo tenuta Registro digitale
Soggetti | Termine |
| 13/02/2025 |
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti | dalla data di iscrizione al RENTRI |
Tutti i restanti produttori di rifiuti pericolosi | dalla data di iscrizione al RENTRI |
Obbligo emissione FIR digitale
Per tutti gli operatori tenuti a iscriversi al RENTRI il termine è fissato per il 13 febbraio 2026.
Contributo annuale
È previsto il pagamento di un contributo annuale per l’iscrizione al RENTRI che deve essere corrisposto all’atto dell’iscrizione e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno.
Inoltre, ogni variazione all’iscrizione è soggetta al pagamento di un diritto di segreteria.
Soggetti | Diritti di segreteria | Contributo prima iscrizione | Contributo annuale |
| 10 € | 100 € | 60 € |
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti | 10 € | 50 € | 30 € |
Tutti i restanti produttori di rifiuti pericolosi | 10 € | 15 € | 10 € |
Geolocalizzazione
I soggetti iscritti al RENTRI che trasportano rifiuti come attività professionale saranno obbligati a installare a bordo dei mezzi sistemi di geolocalizzazione.
Deleghe
I produttori iniziali di rifiuti potranno delegare la tenuta dei registri alle Associazioni di Categoria.
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