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Ing. Mila Gandino

AMBIENTE SICUREZZA SOSTENIBILITA'

RENTRI – Come funzionerà e a chi si applica

  • inggandinomila
  • 28 set 2023
  • Tempo di lettura: 2 min

Il 15 giugno 2023 è entrato in vigore il Decreto 4 aprile 2023 n. 59, che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), ai sensi dell’articolo 188 -bis del D. Lgs. 152/06.




Nuovi modelli di Registro e Formulari


È stato approvato il nuovo modello del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, che dovrà essere utilizzato in modalità cartacea (format scaricabile) fino all’iscrizione al RENTRI, successivamente in formato digitale.


Chi è obbligato alla tenuta dei registri di carico scarico?

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali e attività di recupero rifiuti (sono escluse attività agricole, costruzione e demolizione, servizio e commerciali).


Sono esonerati dall'obbligo gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8000 euro, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.


È stato approvato il nuovo modello di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR).


I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI dovranno mantenere i FIR in versione cartacea (format scaricabile con codice univoco). Il formulario cartaceo dovrà essere stampato in A4 e riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte dal trasportatore; una copia rimane al produttore, un’altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che deve rilasciarne una riproduzione al trasportatore, il quale provvede a trasmetterne una al produttore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto (a mano, mezzo pec o attraverso i servizi del RENTRI).


Il formulario digitale sarà invece creato e vidimato all’interno del RENTRI e aggiornato via via dai vari operatori. Durante i trasporti sarà necessario esibire prova cartacea o su supporto digitale del formulario.


I nuovi modelli sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dal 13 febbraio 2025.



Struttura del RENTRI


Il RENTRI è articolato in una sezione Anagrafica, contenente i dati degli operatori e i relativi riferimenti autorizzativi, e una sezione Tracciabilità, relativa agli adempimenti previsti per la gestione dei rifiuti.


Il RENTRI è integrato con la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali.



Chi è tenuto a iscriversi?

  • Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti

  • Produttori di rifiuti pericolosi

  • Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari;

  • Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

  • Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali e attività di recupero rifiuti (sono escluse attività agricole, costruzione e demolizione, servizio e commerciali).

Sono esonerati gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8000 euro, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.



Date di iscrizione al RENTRI


Come previsto dal Decreto direttoriale n. 97, 22 settembre 2023 - Tabella scadenze RENTRI

Soggetti

Iscrizione

  • Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti

  • Tutti gli alti soggetti (impianti trattamento, intermediari, trasportatori, consorzi)

dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025

Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti

dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025

Tutti i restanti produttori di rifiuti pericolosi

dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026

Obbligo tenuta Registro digitale

​Soggetti

Termine

  • Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti

  • Tutti gli alti soggetti (impianti trattamento, intermediari, trasportatori, consorzi)

13/02/2025

Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti

dalla data di iscrizione al RENTRI

Tutti i restanti produttori di rifiuti pericolosi

dalla data di iscrizione al RENTRI


Obbligo emissione FIR digitale


Per tutti gli operatori tenuti a iscriversi al RENTRI il termine è fissato per il 13 febbraio 2026.



Contributo annuale


È previsto il pagamento di un contributo annuale per l’iscrizione al RENTRI che deve essere corrisposto all’atto dell’iscrizione e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno.


Inoltre, ogni variazione all’iscrizione è soggetta al pagamento di un diritto di segreteria.

Soggetti

Diritti di segreteria

Contributo prima iscrizione

Contributo annuale

  • ​Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti

  • Tutti gli alti soggetti (impianti trattamento, intermediari, trasportatori, consorzi)

10 €

100 €

60 €

​Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti

10 €

50 €

30 €

Tutti i restanti produttori di rifiuti pericolosi

10 €

15 €

10 €



Geolocalizzazione


I soggetti iscritti al RENTRI che trasportano rifiuti come attività professionale saranno obbligati a installare a bordo dei mezzi sistemi di geolocalizzazione.



Deleghe


I produttori iniziali di rifiuti potranno delegare la tenuta dei registri alle Associazioni di Categoria.


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