top of page
ing. Mila Gandino.png

Ing. Mila Gandino

AMBIENTE SICUREZZA SOSTENIBILITA'

COME CAMBIA LA NORMATIVA ANTINCENDIO NEL 2022

  • inggandinomila
  • 27 apr 2022
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 11 mag 2022

Un breve riassunto sulle principali novità normative introdotte dai decreti di Settembre 2021, che entreranno in vigore nel 2022 e andranno ad abrogare il D.M. 10 marzo 1998.





DM 2 settembre 2021 – entra in vigore il 04/10/2022




  • OBBLIGO PIANO DI EMERGENZA:

Oltre alle aziende con più di 10 lavoratori si aggiungono anche quelle con presenza di più di 50 persone, a prescindere dal numero di lavoratori





  • FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO

L'Allegato III al D.M. 02/09/2021 ridefinisce la normativa relativa ai corsi di formazione per gli addetti antincendio.


Per definire il livello di formazione vengono individuati tre livelli di rischio (1, 2, 3), che per tipologia di attività corrispondono quasi in toto con i vecchi livelli basso, medio, alto (con alcune eccezioni).


Le durate dei corsi non cambiano ma cambiano in parte i contenuti, in particolare per quanto riguarda il modulo di "Strategia Antincendio", compreso nei corsi di livello 2 e 3.



L’aggiornamento degli addetti diventa obbligatorio ogni 5 anni.


Nuovo elenco per attività che comportano rilascio idoneità tecnica, che corrisponde quasi in toto al precedente (Allegato IV).



  • REQUISITI FORMATORI ANTICENDIO

L'Articolo 6 del D.M. 02/09/2021 introduce i nuovi requisiti per coloro che vorranno erogare i corsi di formazione per gli addetti antincendio.


Dal 2022 infatti non basterà più la qualifica di formatore ma sarà necessario rispondere a specifici requisiti.


In particolare viene introdotta la distinzione tra docenti per la sola parte teorica o la sola parte pratica o per entrambe.


Per poter insegnare la parte teorica sarà necessario diploma di scuola secondaria e un numero minimo di ore di formazione già effettuate alla data di entrata in vigore del decreto (90 ore); in caso contrario gli aspiranti docenti dovranno frequentare specifici corsi erogati dai Vigili del Fuoco.


Introdotto inoltre l'obbligo di aggiornamento ogni 5 anni (durata 16 ore)


Si considerano formatori automaticamente qualificati coloro che alla data di entrata in vigore del decreto possiedono un'esperienza in materia antincendio di 5 anni con almeno 400 ore/anno di docenza.



DM 3 settembre 2021 – entra in vigore il 29/10/2022


Introduce nuovi criteri per la valutazione del rischio incendio e progettazione antincendio a seconda della tipologia di attività.

  • Luoghi di lavoro a basso rischio di incendio: si applicano i criteri dell'Allegato I al D.M. 03/09/2021 (nuovo MiniCodice)

  • Luoghi di lavoro per i quali risulta applicabile regola tecnica: si applica la specifica Regola Tecnica

  • Luoghi di lavoro a medio / alto rischio incendio, per i quali non esiste regola tecnica: si applicano i criteri del D.M. 03/08/2015 (Codice Prevenzione Incendi)


Per i luoghi a basso rischio di incendio sono inoltre modificati i criteri di progettazione e valutazione dei sistemi di prevenzione e protezione attiva e passiva antincendio, in particolare: vie di esodo, percorsi di esodo, estintori, ecc., tenendo in considerazione il rischio più basso.



Link ai decreti:



Comments


© Ing. Mila Gandino, 2021

iscritta all'Ordine degli Ingegneri provincia di Varese 

Sede legale: Via Zara 96 A, Samarate (VA)

bottom of page