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Ing. Mila Gandino

AMBIENTE SICUREZZA SOSTENIBILITA'

NOVITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO - IL DECRETO GSA

  • inggandinomila
  • 10 mag 2022
  • Tempo di lettura: 9 min

Aggiornamento: 7 mar 2023



Nel Settembre 2021 sono stati emanati i nuovi decreti che andranno progressivamente a sostituire il DM 10/03/1998.

In questo articolo andiamo ad approfondire le principali novità introdotte dal D.M. 2 Settembre 2021.

 

Come ormai ben sappiamo, nel settembre 2021 sono stati emanati tre decreti che andranno progressivamente ad aggiornare e sostituire la normativa antincendio attuale, ancora legata al D.M. 10/03/1998:


  • D.M. 1° Settembre 2021 – D.M. Controlli : tratta i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 81/08)


  • D.M. 2 settembre 2021 – D.M. GSA : tratta dei criteri per la gestione antincendio dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e delle caratteristiche degli addetti all’emergenza incendio (ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 81/08)


  • D.M. 3 settembre 2021 – D.M. Minicodice : tratta dei criteri per la progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro (ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 81/08)


Approfondiamo oggi i contenuti del Decreto GSA (Gestione della Sicurezza antincendio) che tratta principalmente di:

  • gestione della sicurezza antincendio in attività e in emergenza nei luoghi di lavoro (piano di emergenza, addetti antincendio, ecc.)

  • informazione e formazione dei lavoratori sulla sicurezza antincendio

  • nuovi criteri per la formazione dei lavoratori addetti alle emergenze

  • nuovi criteri per la qualificazione dei formatori per i corsi antincendio


Ricordiamo che il Decreto entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e quindi il 4 Ottobre 2022.



Decreto GSA – D.M. 02/09/21


Si applica ai luoghi di lavoro, così come definiti dal D. Lgs. 81/08 art. 62.


Per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili e gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante si applicano solo alcuni articoli (artt. 4, 5, 6).


Viene ribadito che il datore di lavoro deve adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II del decreto.


Piano di Emergenza

Diventa obbligatorio nei seguenti casi:

  • almeno 10 lavoratori

  • presenza di più di 50 occupanti per i luoghi di lavoro aperti al pubblico, indipendentemente dal numero di lavoratori

  • luoghi di lavoro rientranti nell’Allegato I del DPR 151/2011 (soggetti SCIA VVF - CPI)

Negli altri casi è necessario comunque adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, che devono essere riportate nella valutazione dei rischi.


Contenuti del Piano di Emergenza (Allegato II)

I fattori da tenere presenti nella compilazione e da riportare nel piano di emergenza sono:

  1. le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;

  2. le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio;

  3. il numero delle persone presenti e la loro ubicazione; i

  4. lavoratori esposti a rischi particolari;

  5. il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell’evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);

  6. il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.


Il piano di emergenza deve essere è basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:

  1. i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;

  2. i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;

  3. i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;

  4. le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;

  5. le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;

  6. le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento.

Contenuto planimetrie di emergenza:

  1. Caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio

  2. Ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione

  3. Ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo

  4. Ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili

  5. Ubicazione dei locali a rischio specifico

  6. Ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso

  7. I soli ascensori utilizzabili in caso di incendio


Per più luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi, i piani di emergenza devono essere coordinati.


Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste.

Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.


Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l’aggiornamento deve prevedere l’informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell’emergenza.


MISURE SEMPLIFICATE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA

Negli esercizi aperti al pubblico con meno di 10 lavoratori e presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di P.I. e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento, il DL può predisporre misure semplificate per la gestione dell’emergenza, costituite dalla planimetria e da indicazioni schematiche.


Assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio

Rafforzata la necessità che il datore di lavoro individui le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e ne tenga conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.


Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro dovrà prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell’allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi da altoparlanti.



Informazione e formazione antincendio ai lavoratori (Art. 3)


L'Allegato I al DM 02/09/21 cita:


“È obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio, secondo le indicazioni riportate nel presente allegato.
Tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro.”

L’informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore all’atto dell’assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.


L’informazione deve essere fornita e trasmessa in maniera tale che il lavoratore possa apprenderla facilmente. Adeguate e specifiche informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.


Argomenti di informazione e formazione:

1. i rischi di incendio e di esplosione legati all’attività svolta;

2. i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte;

3. le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:

  • osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;

  • accorgimenti comportamentali correlati agli scenari di emergenza (ad esempio, in relazione all’uso degli ascensori e delle porte e della connessa modalità di apertura);

4. l’ubicazione delle vie d’esodo;

5. le procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare informazioni inerenti:

  • le azioni da attuare in caso di incendio;

  • l’azionamento dell’allarme;

  • le procedure da attuare all’attivazione dell’allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;

  • la modalità di chiamata dei vigili del fuoco.

6. i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso;

7. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.


Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni l’informazione può limitarsi ad avvisi riportati tramite apposita cartellonistica.


L’informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori anche predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme. Tali istruzioni, a cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di esodo, devono essere collocate in punti opportuni per essere chiaramente visibili e opportunamente orientate. Qualora ritenuto opportuno, gli avvisi devono essere riportati anche in lingue straniere.


Esercitazioni antincendio

Nei luoghi di lavoro dove vige obbligo di PEI, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale, salvo diverse indicazioni di norme di P.I., per l’addestramento inerente le procedure di esodo e di primo intervento.

Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tali esercitazioni devono prevedere almeno:

  • la percorrenza delle vie d'esodo;

  • l’identificazione delle porte resistenti al fuoco, ove esistenti;

  • l’identificazione della posizione dei dispositivi di allarme;

  • l’identificazione dell'ubicazione delle attrezzature di estinzione.

Lavoratori la cui attività è essenziale al mantenimento delle condizioni della sicurezza del luogo di lavoro possono essere esclusi, a rotazione, dalle esercitazioni.


Ulteriore esercitazione (oltre quella annuale) necessaria in caso di:

  • provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni

  • incremento significativo del numero dei lavoratori o dell’affollamento

  • modifiche sostanziali al sistema di esodo


Le esercitazioni svolte vanno documentate!!

Se nello stesso edificio coesistono più datori di lavoro, è necessaria la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti occupanti l'edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.



Formazione addetti antincendio (Art. 5)


Conformemente a quanto stabilito dall’art. 37, comma 9, del D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell’allegato III.


Per le attività di cui all’allegato IV gli addetti al servizio antincendio devono inoltre conseguire l’attestato di idoneità tecnica.


Gli addetti al servizio antincendio dovranno poi frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.


I corsi di cui all’art. 5, già programmati con i contenuti dell’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento. Se, alla data di entrata in vigore del decreto, sono già trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.


Contenuti dei corsi per addetti antincendio (Allegato III)


I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell’attività così come individuato dal datore di lavoro.


L’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.


Vengono individuati tre livelli di rischio - livello 1, 2 e 3 - comparabili a quanto prima definito dal D.M. 10/03/98 come livelli di rischio basso, medio e alto.

Livello 3

a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” RIR;

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;

g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;

h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;

i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;

j) alberghi con oltre 200 posti letto;

k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;

l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti

m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;

n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;

o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;

stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, nonché operazioni di trattamento di rifiuti; sono esclusi i rifiuti inerti.

Livello 2

Livello 1


CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE


Il Decreto riporta le tabelle con le durate e i contenuti minimi per tutti i corsi di formazione e aggiornamento degli addetti antincendio, eventualmente integrabili con i fattori di rischio riscontrati nelle specifiche attività.





Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio (Allegato IV)


Nella tabella sono riportate le attività per cui è necessaria idoneità tecnica.


Attenzione poichè non corrispondono esattamente alle attività con rischio di livello 3 (le soglie sono spesso più basse), come evidenziato nella tabella comparativa.

Rischio livello 3

Idoneità Tecnica (All. IV)

a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” RIR;

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;

g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;

h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;

i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;

j) alberghi con oltre 200 posti letto; k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;

l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;

m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;








n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;

o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;

p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, nonché operazioni di trattamento di rifiuti; sono esclusi i rifiuti inerti.

a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore RIR;

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;

g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;

h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;

i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;

j) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone; k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;

l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;

m) uffici con oltre 500 persone presenti;

n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;

o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2;

p) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;

q) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;

r) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, nonché operazioni di trattamento di rifiuti.



Requisiti formatori addetti antincendio (Art. 6)


I docenti della parte teorica e della parte pratica dovranno aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;

  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V

  • essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;

  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.


I docenti della sola parte teorica dovranno aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;

  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;

  • iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.


Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.

I docenti della sola parte pratica dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;

  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all’allegato V

  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.


Anche i docenti dovranno frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato V.

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