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Ing. Mila Gandino

AMBIENTE SICUREZZA SOSTENIBILITA'

MUD 2024

  • inggandinomila
  • 28 mar 2024
  • Tempo di lettura: 4 min

Prorogata al 1° luglio 2024 la scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale sui rifiuti prodotti e gestiti nell’anno 2023



Come ogni anno, i soggetti coinvolti nella gestione e produzione di rifiuti sono tenuti a comunicare i flussi di competenza, attraverso il Modello Unico di Dichiarazione (MUD 2024).


Il modello utilizzato per le dichiarazioni relative all’anno 2022 è stato sostituito da quello approvato con D.P.C.M. 26/01/2024.


Rispetto al 2023 non cambiano:

  • la struttura del modello, sempre articolato su 6 Comunicazioni (Rifiuti, Veicoli fuori uso, Imballaggi, RAEE, Rifiuti urbani, Produttori di AEE);

  • i soggetti obbligati alla presentazione del MUD, definiti dall'articolo 189 c. 3 del D.lgs. 152/2006.

Sono state apportate alcune modifiche alle informazioni da trasmettere, ma solo per quanto riguarda la Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione e la Sezione Comunicazione Imballaggi. Una sintesi delle modifiche è scaricabile dal sito del MASE.



Soggetti coinvolti


Sono tenuti a presentare annualmente il MUD tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di produzione e gestione dei rifiuti, cioè:

  • trasportatori

  • intermediari senza detenzione

  • recuperatori e smaltitori

  • produttori di rifiuti pericolosi

  • produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti

  • Comuni



Soggetti non obbligati alla presentazione del MUD


Non devono presentare la dichiarazione MUD, solo ed esclusivamente per quanto riguarda i rifiuti NON pericolosi:

  • i soggetti che effettuano attività di trasporto in conto proprio dei propri rifiuti NON pericolosi;

  • le imprese e gli enti, con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10, che producono rifiuti NON pericolosi derivanti da:

    • lavorazioni industriali

    • lavorazioni artigianali

    • fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque

    • fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue, dall'abbattimento di fumi o fosse settiche e retti fognarie;

  • le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione (solo per i rifiuti NON pericolosi);

  • le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio (solo per i rifiuti NON pericolosi).


Non devono inoltre presentare la Dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice Civile con un volume di affari annuo non superiore a 8.000,00 euro;

  • i liberi professionisti che non operano in forma d'impresa e i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente o impresa. Questi soggetti, ai sensi dell'art. 190, comma 6, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, assolvono all'obbligo della presentazione del MUD attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o del documento di conferimento rilasciato dal soggetto competente;

  • i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.


Chi, durante l'anno 2023, non ha prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti, non deve presentare la dichiarazione MUD, neanche in bianco.


Il 2 febbraio 2016 sono entrate in vigore novità in materia di semplificazione della gestione dei rifiuti speciali per alcune attività: le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile e i soggetti che esercitano attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi (compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono assolvere l'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo della comunicazione MUD attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti.



Quali sono i dati da dichiarare?


A seconda della Comunicazione pertinente dovranno essere inseriti a sistema dati relativi alle quantità di rifiuti prodotti o gestiti, suddivise per codice CER. Sono inoltre da comunicare i dati relativi al trasporto, agli impianti di destino e alla presenza di eventuali giacenze a fine anno.



Modalità di presentazione


Il MUD deve essere compilato attraverso il software messo a disposizione da InfoCamere, che permette di generare i file per l'invio attraverso il sito MUD Telematico.


Mud Semplificato
I soli produttori iniziali di rifiuti che nel 2023 hanno prodotto fino ad un massimo di 7 rifiuti possono scegliere se compilare la Comunicazione Rifiuti Semplificata in modalità PDF inviandola tramite PEC, oppure se compilare il MUD con lo specifico software.


Sanzioni 


Comunicazione rifiuti: Sono previste sanzioni per il ritardo nella presentazione del MUD o per la sua mancata, incompleta o inesatta presentazione, così come descritto nell'art. 258, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, come sostituito dall’ art. 4, comma 1, del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116:

  • la presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza, comporta una sanzione da euro 26,00 a euro 160,00;

  • la presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l'omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 10.000,00 euro.


Comunicazione Veicoli Fuori Uso: per mancata, incompleta o inesatta presentazione della Comunicazione, la sanzione amministrativa pecuniaria va da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 (D.Lgs. 209/2003, art. 13, comma 7). Nel caso di mancata presentazione della predetta Comunicazione si applica inoltre la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da due a sei mesi.


Comunicazione Produttori AEE: per mancata, incompleta o inesatta Comunicazione annuale, la sanzione amministrativa pecuniaria va da euro 2.000,00 a euro 20.000,00 (D.Lgs. 49/2014, art. 38, comma 2, lettera H).


Comunicazione Imballaggi Sezione Consorzi: per mancata, incompleta o inesatta Comunicazione annuale, la sanzione amministrativa pecuniaria va da euro 2.000,00 a euro 10.000,00; nel caso in cui la Comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della Legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 26,00 a euro 160,00 (D.Lgs. 152/2006, art. 258, comma 6).


Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione: per mancata, incompleta o inesatta Comunicazione annuale, la sanzione amministrativa pecuniaria va da euro 2.000,00 a euro 10.000,00; nel caso in cui la Comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della Legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 26,00 a euro 160,00 (D.Lgs. 152/2006, art. 258, comma 7).



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